Compito dell’amministratore condominiale è quello di gestire e coordinare ogni aspetto inerente al proprio condominio, tra cui la convocazione dell’assemblea condominiale. L’assemblea oltre che essere costituita annualmente in via ordinaria, se ritenuto necessario dall’amministratore o da un minimo di due condomini(rappresentanti un sesto del valore del fabbricato), può essere convocata in via straordinaria.
A tal proposito, è di fondamentale importanza che l’amministratore condominiale tenga sempre aggiornato anagrafe condominiale. Questo documento, oltre a essere obbligatorio nella gestione dei condomini, è indispensabile avere i dati esatti di tutti gli inquilini e consente all’amministratore di svolgere celermente i propri compiti.
Ma come si convoca un’assemblea di condominio? Vediamo tutta la procedura.
Le modalità per comunicare l’assemblea condominiale
Ogni condomino deve essere avvistato per tempo riguardo la convocazione in assemblea, in modo che vi possa partecipare. L’avviso di convocazione deve essere inviato dall’amministratore almeno 5 giorni prima della data in cui è stata fissata l’assemblea condominiale in prima convocazione (primo tentativo di riunione ove sono richiesti quorum più alti) e per mezzo di:
- Posta raccomandata A.R.;
- Posta elettronica certificata;
- Fax;
- Consegna a mano.
Nell’avviso dovranno essere indicati indicando ora, luogo e ordine del giorno della riunione. Anche nel caso in cui si effettui un’assemblea in streaming, le modalità sopra elencate di comunicazione non cambiano e l’avviso dovrà contenere ora, piattaforma informatica più link di accesso e ordine del giorno.
Generalmente, gli amministratori prediligono la comunicazione dell’assemblea tramite le raccomandate con ricevuta di ritorno. Se il condomino, all’arrivo del postino, non fosse in casa allora gli verrà rilasciato un avviso di giacenza in cassetta necessario a confermare la tempestività del termine di notifica della convocazione in assemblea.
Riguardo l’avviso di convocazione tramite e-mail, è necessario che l’Amministratore invii il tutto ai condomini tramite PEC. Questa è infatti l’unica modalità che può ritenersi equipollente alla raccomandata con ricevuta di ritorno. Fanno eccezione i casi in cui i condomini abbiano espressamente richiesto all’amministratore di ricevere le comunicazioni tramite e-mail ordinaria.
I condomini possono convocare l’assemblea condominiale?
Anche i condomini possono convocare l’assemblea condominiale e, in questa circostanza, l’unione fa la forza. Dunque, gli inquilini che hanno l’esigenza di convocare un’assemblea possono fare richiesta all’amministratorecondominiale tramite invio di raccomandata A.R. o PEC. In entrambe le modalità, dovranno essere spiegate chiaramente motivazioni e punti all’ordine del giorno riguardo i quali si desidera discutere.
Se la richiesta è fatta da buona parte dei condomini, l’amministratore è tenuto ad organizzare l’assemblea e inviare i relativi avvisi agli inquilini del fabbricato entro 10 giorni dalla richiesta pervenuta. Nel caso in cui l’Amministratore non convochi l’assemblea entro il termine indicato dalla legge, i condomini che ne hanno fatto richiesta possono procedere autonomamente tramite “autoconvocazione” e rispettando il solito iter:
- invio avviso di convocazione con anticipo di almeno 5 giorni;
- indicazione data, ora e luogo della riunione;
- informazione sull’ordine del giorno.
Se l’amministratore viene a mancare o quello in carica non possiede più i requisiti richiesti per svolgere l’incarico, l’assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata anche da un solo condomino.